1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è il titolare del trattamento dei dati conservati nella BDOE ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.permalink frase
2. I dati e documenti resi disponibili e accessibili dagli enti certificatori o da altre istituzioni pubbliche, tramite cooperazione applicativa, restano di titolarità degli stessi, che ne assicurano l’aggiornamento e la qualità e ne rendono possibile la fruizione in ottemperanza ai propri criteri di riservatezza e sicurezza.permalink frase
3. L’utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in conformità alle regole tecniche e di sicurezza di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e nell’ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del Codice dell’amministrazione digitale di cui al medesimo decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni e integrazioni.permalink frase
4. Al fine dell’applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all’articolo 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.permalink frase
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base delle informazioni acquisite dalla BDOE.permalink frase