Art. 7. Città metropolitanepermalink frase
1. I comuni di Palermo, Catania e Messina assumono la denominazione di Cit-tà metropolitane.permalink frase
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei rispettivi comuni. Il sindaco, il consiglio co-munale e la giunta comunale assumono rispettivamente la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.permalink frase