Norme per la costituzione dei Liberi Consorzi di Comunipermalink frase
ART. 1permalink frase
1. Ai sensi dell’art. 1 della l.r. 27.3.2013, n. 7, sono istituiti i liberi consorzi di comuni. Gli stessi possono essere composti sulla base delle caratteristiche economiche, della capacità fiscale, delle attività socio economiche, delle peculiarità culturali e delle attrattività turistiche.permalink frase
2. I comuni, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, aderiscono volontariamente al libero consorzio e la relativa adesione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale.permalink frase
3. La popolazione dei liberi consorzi non dovrà essere inferiore alla soglia dei 150.000 abitanti e superiore ai 500.000 abitanti. I Comuni ricadenti nel territorio delle Isole Minori potranno costituirsi al massimo in ulteriori due liberi Consorzi di Comuni prescindendo dalla limitazione relativa al numero minimo e massimo degli abitanti. permalink frase