Legge della Regione Abruzzo “Disposizioni sulla partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali”
[...] 1. La presente legge non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.
si propone la seguente sostituzione:
Art. 8
Procedure di nomina del Garante
1. Il Consiglio regionale, a seguito di un bando meritocratico, in base alla valutazione della professionalità rilevata dai curricula presentati secondo parametri e criteri oggettivi che stabiliscono a parità di punteggi: La precedenza per la qualità dei curricula; La precedenza per la parità di genere; La precedenza a favore dell’età più giovane, nomina il Garante regionale per la democrazia partecipativa della Regione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Carlo Di Marco, 30/11/2015 15:05
si propongono i seguenti articoli aggiuntivi:
Art. 8
Compiti del Garante
1. Il Garante:
a. attiva d’ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui al successivo articolo 8 commi 1 e 2;
b. valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui all’articolo 8, commi 3 e 5;
c. valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al Capo III;
d. elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al Capo III;
e. definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui al Capo III;
f. valut
Carlo Di Marco, 30/11/2015 15:06